Considerata l’assoluta eccezionalità dell’attuale momento conseguente all’emergenza sanitaria, si ricorda a tutti gli enti vigilati l’assoluto divieto di smembrare gli archivi come stabilito dall’art. 20 del D.Lgs. 42/2004. Tale interdizione vale tanto per gli enti quanto per gli operatori, soprattutto se esterni.
Si precisa che, nonostante le recenti normative governative volte al contenimento del contagio da COVID-19 vietino l’accesso ai luoghi della cultura di cui all’art. 101 del D.Lgs. 42/2004, restano in ogni caso valide le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e l’attività di tutela esercitata da questo Ufficio.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 sono sottoposte alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica competente per territorio le seguenti operazioni relative ai beni tutelati:
Lo spostamento, anche temporaneo, di archivi e biblioteche
Lo scarto di documenti nonché di materiale bibliografico
Il trasferimento di archivi e biblioteche ad altre persone giuridiche
L’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su archivi e biblioteche
Il restauro di beni archivistici e bibliografici, previa presentazione di un progetto scientifico.
Resta in capo ai soggetti detentori/possessori di biblioteche ed archivi tutelati l’obbligo di garantirne la protezione e la conservazione, l’integrità, la sicurezza adottando nel contempo tutte le misure idonee a limitare le situazioni di rischio.